martedì 10 settembre 2013

Il diritto distorto

Le recenti affermazioni del procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio in merito al caso Berlusconi necessitano un commento. Anche perché in queste ore la vicenda sta assumendo una rilevante valenza parlamentare. Nordio si dimentica che è stato un ottimo studente e si dimentica gli insegnamenti di Giuseppe Bettiol. È un caro amico ma la scienza giuridica è sempre scienza e non si lascia trascinare da sentimenti e simpatie politiche. Quando da senatore ero membro della giunta per le autorizzazioni  io fui il relatore di tutti i casi più importanti tra cui quello dell'onorevole De Mita, già presidente del consiglio, nei confronti del quale avevo il diritto di nutrire sentimenti di pesante ostilità personale.

Eppure proposi la non autorizzazione a procedere. Umberto Bossi mi votò contro e fece passare in aula la autorizzazione. De Mita fu poi assolto secondo il parere che avevo aspresso all'aula dopo avere ottenuto la maggioranza in giunta. Detto ciò a questi signori che nemmeno conoscono l'abc del diritto dovrei ricordare che l'articolo 25 della Costituzione di cui fu gran patron il professor Giuseppe Bettiol riguarda, cosiccome l'articolo 14 delle pre-leggi al codice civile, esclusivamente le fattispecie penali incriminatrici.

Nell'ambito del diritto anche civile e amministrativo ci sono sanzioni che non sono però penali. Un esempio semplice per gli analfabeti del diritto è la contravvenzione per eccesso di velocità. Quest'ultima è una sanzione amministrativa ma non è soggetta al principio di legalità di cui parla l'articolo 25 della Carta. E ancora, nell'ambito della caparra quando viene restituito il cosiddetto doppio, il che non è corretto detto in questi termini, viene in realtà restituita la caparra più una somma di uguale consistenza come sanzione per l'inadempimento; ma non siamo nella fattispecie penale.

Nell'ambito del processo civile, una azione promossa in modo temerario comporta sì una sanzione, ma questa non è penale. Quindi noi non possiamo guardare in termini "lati" la sanzione. La sanzione penale, cioè quella che ricade nel principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, è soltanto quella prevista dal codice penale come sanzione per i delitti e le contravvenzioni penali. Nordio dovrebbe ricordare, ma evidentemente il passar degli anni glielo ha fatto dimenticare, una cosa. Quando il professor Bettiol aveva davanti uno studente ignorante e non sapeva come promuoverlo gli chiedeva quali fossero i reati. Ottenuta la risposta «delitti e contravvenzioni» chiedeva quali fossero le pene previste. La risposta doveva essere (e ciò prevede il codice penale) ergastolo, reclusione, multa (delitti); arresto e ammenda (contravvenzioni). Non sarebbe male se qualcuno si leggesse l'articolo 18 del codice penale. Per quanto riguarda poi la legge 689 cui fa riferimento Nordio, per la precisione la legge 24 novembre '81, è ovvio che prevedesse il principio di legalità anche se non fosse stato scritto in quanto la medesima norma prevede sanzioni amministrative sostitutive delle pene per i reati connessi. Quindi essendo sostitutive di pene previste 'a sensi dell'articolo 25 della Costituzione in quanto frutto di reato, evidentemente devono a loro volta avere come presupposto il reato commesso. 

Quindi se il presupposto è il reato e il reato deve essere previsto come tale prima di essere commesso, è evidente che anche per la sanzione sostitutiva ci sia la necessità della previsione precedente. E questo non è un principio di diritto amministrativo, ma è la conseguenza del fatto che si sostituisce una sanzione amministrativa alla pena prevista per il reato commesso.

Peraltro dovrebbe rammentare l'amico Nordio, anche volendo seguirlo e la cosa mi riesce intellettualmente molto difficile, sulla strada del  ragionamento in termini amministrativi, che la legge speciale posteriore delega alla legge generale anteriore. Cosa ben nota agli studenti del primo e del secondo anno di giurisprudenza. Inoltre per quanto attiene alle norme cosiddette delle manette alle società, premesso che le manette alle persone giuridiche non si possono mettere, si è fatta nel 2001 la legge che prevede sanzioni di tipo ovviamente amministrativo per reati commessi da persone fisiche a favore della persona giuridica. Ora anche all'inesperto del diritto risulta evidente che se la persona giuridica deve pagare una sanzione perché ad esempio un suo dirigente ha commesso un reato a beneficio della stessa persona giuridica, il fatto attribuibile alla persona giuridica sia lo stesso che viene attribuito come reato alla persona fisica e quindi necessariamente rispetti il principio di legalità.

Non ci può essere sanzione amministrativa se non c'è il reato, e da questo deriva il principio di legalità. Esempio: il fratello di una grande industriale nonché autorevolissima esponente di confindustria, un bel giorno corrompe un pubblico ufficiale dipendente di un comune affiché illecitamente un terreno della società portante il nome della sua famiglia diventasse edificabile. Scoperto e incriminato per corruzione patteggiò per sé la condanna penale per corruzione e per la persona giuridica che portava il suo nome patteggiò la sanzione amministrativa. Sempre per la stessa corruzione. Ed è evidente l'affermazione del principio di legalità perché la base è il reato. Ora la legge Severino riguarda lo status giuridico di una persona. Per essere parlamentare non deve avere riportato al momento della entrata in vigore della legge condanne penali superiori ai due anni. 

Che sia dovuta a reati dolosi o colposi, a delitti o contravvenzioni alla legge cosiddetta Severino non gliene frega nulla. L'unica cosa che interesse è che ci sia la condicio cioè la sentenza definitiva che superi i due anni. Siamo nell'ambito del diritto parlamentare, non siamo nemmeno nell'ambito più ampio del diritto amministrativo, che è un ramo particolare tant'è che la giunta non decide nulla, ma è l'aula che decide. Per cui non si può neppure ricorrere per via amministrativa. Non è un provvedimento per il quale si possa ricorrere in via amminsitrativa.

In questo Paese ormai per salvare un uomo (che non lo merita tra l'altro) stiamo mandando in cloaca i principi elementari del diritto. Vorrà dire che gireremo come Tex Willer o Buffalo Bill con la pistola al fianco. Il proiettile è un principio inconfondibile. E chi spara per primo vince. Volevo dire che se a qualcuno interessa io ho vinto qualche torneo, vedano loro. Riconosco invece che Nordio sa andare a cavallo, mentre io no. Ma l'amico Carlo lo sa, non mi deve tirare alle battute...

Renato Ellero

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